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ARTICOLO TEST - Regolamento europeo sull'IA: cosa cambia per gli enti che usano sistemi di terzi

Un ente che utilizza un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da terzi è un deployer, non un fornitore. Quali obblighi ne derivano e cosa resta invariato nel procedimento.


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Descrizione

Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale introduce obblighi differenziati a seconda del livello di rischio del sistema impiegato. Per un ente pubblico la posizione più frequente non è quella di fornitore, ma di deployer: chi utilizza un sistema sviluppato da terzi sotto la propria responsabilità.

Cosa cambia per l'ente

Gli obblighi del deployer riguardano l'uso conforme alle istruzioni del fornitore, la sorveglianza umana effettiva, la conservazione dei log e l'informazione alle persone interessate quando il sistema incide su di loro.

Il punto sulla decisione automatizzata

Restano ferme le garanzie già previste dall'ordinamento in materia di procedimento amministrativo e di protezione dei dati: la motivazione del provvedimento e la possibilità di un riesame umano non sono derogabili perché il supporto è automatico.

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